Detrazione Fiscale 50% Tende da Sole - Tende da Sole Verona | Pergole Bioclimatiche Verona | OFFERTA

tende da sole verona e pergole verona
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DETRAZIONE FISCALE 50% TENDE DA SOLE
Nel 2024 è possibile usufruire del bonus tende da sole, che rientra tra gli Ecobonus.
Insieme ai bonus previsti per la ristrutturazione edilizia e l’efficientamento energetico, si può ottenere questa agevolazione con un importo massimo di 30.000 euro valida per l’acquisto e l’installazione di schermature solari o chiusure oscuranti volte a proteggere zone dell’abitazione dal sole.
Ecco nel dettaglio come richiedere il bonus tende da sole confermato anche nel 2024, a chi spetta, come funziona, come fare domanda, e la guida ENEA in pdf da scaricare e consultare.

COS’È IL BONUS TENDE DA SOLE
Il bonus tende da sole è un’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti. Questa agevolazione comporta una detrazione d’imposta pari al 50% delle spese totali sostenute per unità immobiliare, fino a un massimo di 60.000 euro.
In pratica, la somma massima detraibile è di 30.000 euro, cioè il 50% di 60.000 euro. È possibile usufruire di questa detrazione su più immobili, a condizione che appartengano allo stesso proprietario. Tuttavia, l’importo massimo detraibile resta valido per ogni singola abitazione.
Il bonus tende da sole rientra nell’Ecobonus, ma può rientrare anche nel Superbonus 2024, come vedremo di seguito.
Il bonus tende da sole è stato disciplinato per la prima volta dal dal Decreto Interministeriale del 6 agosto 2020. La misura è stata rinnovata dalla Legge di Bilancio 2021 e poi dalla Legge di Bilancio 2022, che ne ha esteso la validità per le spese sostenute nel 2023 e nel 2024. I criteri e i requisiti per ottenere il bonus per le schermature solari sono stabiliti dall’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica – ENEA.

COME FUNZIONA IL BONUS TENDE DA SOLE
Il bonus per le tende da sole consente di avere “un rimborso” del 50% per importi di spesa fino a 60.000 euro. Tuttavia questo risparmio non è immediato.
Infatti dal punto di vista fiscale, per ottenere questa agevolazione si può usare solo la detrazione IRPEF in 10 anni a rate (tramite dichiarazione dei redditi).
Non è più possibile invece, fruire dello sconto diretto in fattura o della cessione del credito d’imposta ad un soggetto terzo per il bonus tende da sole. Queste opzioni valevano solo nei casi di interventi realizzati prima del 17 febbraio 2023 come previsto dal Decreto blocca cessioni convertito in legge.
Cioè, il  meccanismo di cessione e sconto resta per gli interventi per i quali era già stato avviato l’iter autorizzativo prima del 17 febbraio 2023, ad esempio risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Altri dettagli in merito li trovate nell’approfondimento relativo allo stop cessione credito e sconto in fattura con Superbonus.

ESEMPIO
Ecco un esempio per comprendere come funziona il bonus tende con detrazione d’imposta in dichiarazione dei redditi.
Se per l’acquisto di schermature solari (tende) si spendono 10.000 €, il 50% di 10.000 € è pari a 5.000 €. Quindi ogni anno (a partire dall’anno seguente a quello in cui l’interessato ha sostenuto la spesa), per 10 anni, si può ottenere una detrazione IRPEF di 500 € (5.000 € / 10 = 500 €).

QUANDO SCADE
La scadenza del bonus tende è fissata al 31 dicembre 2024. Infatti, la Legge di Bilancio 2024 non prevede lo stop alla misura. Il nuovo bonus ha sempre il valore del 50%.

CHI PUÒ USUFRUIRE DEL BONUS TENDE
Possono chiedere il bonus tende da sole tutti i contribuenti che:
  • sono proprietari di singole unità immobiliari residenziali, ivi compresi i familiari come il coniuge, parenti entro il terzo grado;

  • sono proprietari di parti comuni di edifici residenziali (condomini);

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica, in quanto questa misura rientra negli Ecobonus e nel Superbonus 2024;

  • possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Non è necessario presentare il modello ISEE per fare la richiesta.

REQUISITI DELLE TENDE
Secondo quanto riepilogato dall’ENEA, è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura che rientrano in quelli previsti dall’allegato M al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. L’agevolazione fiscale riguarda, dunque, tende solari, schermature solari, tapparelle o altre coperture fisse interne o esterne.
In particolare, le schermature:
  • devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili o smontabili dall’utente;

  • devono essere a protezione di una superficie vetrata;

  • devono essere installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;

  • devono essere mobili;

  • devono essere schermature “tecniche”.
In merito ai sistemi da installare si precisa che:
  • le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico. Per le “chiusure oscuranti” sono ammessi tutti gli orientamenti;

  • per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da “est” a “ovest” passando per “sud” e sono pertanto esclusi “nord”, “nord-est” e “nord-ovest”. Inoltre, devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501;

  • devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro);

  • gli edifici per i quali si richiede l’agevolazione devono essere “esistenti” alla data d’inizio dei lavori, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso. Devono anche essere in regola con il pagamento di eventuali tributi.

LIMITI DI SPESA
Per il bonus tende da sole è concesso un tetto di spesa massimo pari a 60.000 euro. Altro limite da rispettare riguarda il costo delle schermature al metro quadrato, per cui la spesa massima concessa per l’acquisto sarà di 276 euro/mq per ogni tenda.

SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale comprendono:
  • fornitura e posa in opera di schermature solari o chiusure oscuranti tecniche;

  • eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;

  • fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;

  • prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);

  • opere provvisionali e accessorie.

Non è strettamente necessario che vengano svolte sostituzioni degli infissi per poter accedere al bonus tende 2024.
L’IMPORTO DEL BONUS TENDE DA SOLE 2024
La spesa detraibile, come anticipato, corrisponde al 50% delle spese sostenute per l’acquisto delle schermature solari, le opere murarie necessarie per la loro installazione e l’eventuale rimozione delle schermature preesistenti. Poiché l’importo massimo delle spese ammissibili è di 60.000 euro, la detrazione fiscale massima ottenibile attraverso il bonus per le tende da sole è di 30.000 euro.
BONUS TENDE DA SOLE CON IL SUPERBONUS

È bene ricordare il bonus tende da sole può rientrare anche tra i lavori di schermatura del Superbonus 2024, nel momento in cui si procede a uno dei lavori previsti da questa misura per la riqualificazione energetica. Si tratta di lavori di ristrutturazione che mirano a migliorare la condizione energetica dell’immobile, per renderlo più sostenibile a livello ambientale ed economico. Ricordiamo in questo senso quali sono i lavori “trainanti”:
  • lavori d’isolamento termico;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione;
  • lavori per la riduzione del rischio sismico;

Mentre il bonus tende normalmente arriva al 50% di detrazione delle spese, con questo sistema si arriva al 70% nel caso in cui rientri nei lavori trainanti del Superbonus 2024.
Infatti,  nel 2024, dopo lo stop al Superbonus al 110 % e la fine della misura chiamata Superbonus 90 %, il bonus tende con Superbonus è valido solo entro il 70 %, ma ciò a seconda della categoria dei richiedenti secondo le nuove regole valide col “sistema a scalare” che vi spieghiamo in questa guida.
In ogni caso per richiedere questa agevolazione fiscale è necessario conservare i documenti che attestino i lavori svolti, e comunicarne all’ENEA lo svolgimento.
BONUS TENDE DA SOLE, COME RICHIEDERLO

Per ottenere il bonus tende da sole 2024 va presentata online una comunicazione all’ENEA, tramite il sito web dell’Agenzia, effettuando l’accesso all’Area Utenti e trasmettendo la scheda descrittiva dell’intervento, entro 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere.
Si tratta della comunicazione obbligatoria che serve poi per ottenere la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, da presentare tramite il modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico).
In presenza d’impianto di climatizzazione estiva, dovrà essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con la schermatura solare. Può essere usata l’applicazione ShadoWindow messa a disposizione gratuitamente da ENEA in questa sezione, previa registrazione.
Nel caso di impianti di climatizzazione invernale, dovrà essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con le chiusure oscuranti. A questo scopo ENEA mette a disposizione gratuitamente l’applicazione Chiusure oscuranti in questa pagina.

DOCUMENTI DA CONSERVARE
Chi vuole ottenere il bonus tenda da sole 2024 deve effettuare pagamenti tracciabili, utilizzando carte di credito o debito, o bonifici bancari o postali. Tali documenti vanno conservati, infatti, insieme anche ai documenti di tipo tecnico e amministrativo relativi agli interventi effettuati.
Nello specifico, il richiedente deve conservare i seguenti documenti:
1) DOCUMENTI TECNICI
  • stampa originale della scheda descrittiva dell’intervento, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;

  • asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell’articolo 8 Decreto Interministeriale del 6 agosto 2020, comprensiva del computo metrico, che attesti i requisiti e il rispetto dei costi massimi specifici unitari previsti dal Decreto. Nei casi in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 192 del 2005, per gli interventi con data d’inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del fornitore, produttore, assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici. In ogni caso, al fine della valutazione delle prestazioni per le chiusure oscuranti è indicato il valore della resistenza termica supplementare o addizionale, valutata secondo la UNI EN 13125 e per le schermature solari è indicato il fattore di trasmissione solare totale valutato secondo la UNI EN 14500;

  • schede tecniche dei componenti e marcatura CE, con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);

  • attestazioni di prestazione per il fattore di trasmissione solare totale, calcolato secondo la UNI EN 14500 per le schermature solari e/o della resistenza termica supplementare calcolata secondo la UNI EN 13125 per le chiusure oscuranti con timbro e firma del produttore o rivenditore. Per le attestazioni, possono essere usate anche le indicazioni delle applicazioni ShadoWindow e Chiusure oscuranti.
I documenti relativi alle coperture installate vanno conservati per almeno 5 anni.
2) DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
  • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso d’interventi sulle parti comuni condominiali;

  • dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;

  • fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;

  • ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296 del 2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;

  • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale, si rimanda al portale ENEA e al Vademecum Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.

Consulta i siti ufficiali:
  • www.enea.it
  • https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni
  • www.federlegnoarredo.it
  • Si raccomanda di prendere visione del vademecum e relativi aggiornamenti al sito: www.efficienzaenergetica.enea.it





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